Quando la democrazia si consacra all’idolo della galera. Il caso dell’“omicidio stradale”

manette-manifestazione-ansaÈ giusto prevedere una pena fino a dodici anni di carcere per un delitto non voluto? Guai quando la logica giuridica insegue i sentimenti dell’opinione pubblica.

Tempi davvero duri, per i garantisti. Penso per esempio a quella mosca bianca di Luigi Manconi, senatore del Partito democratico, che da un mese va in giro per l’Italia a presentare il suo saggio Abolire il carcere (Chiarelettere, 120 pagine, 12 euro): l’idea che la prigione possa essere sostituita da altro, o che il suo utilizzo debba essere drasticamente ridotto, come fu tanti anni fa per l’ospedale psichiatrico, oggi pare una provocazione bell’e buona. Manconi è fortunato che in Italia si legge poco, e che i libri sono merce scarsamente considerata: altrimenti a ogni conferenza troverebbe una folla di contestatori, grillini e manettari in testa.

È così, purtroppo: l’opinione pubblica, e alla sua rincorsa il legislatore contemporaneo, sembrano avere eletto il carcere a nuova icona della democrazia. È vero in tante riforme penali, dalla corruzione alla prescrizione allungata, e anche per quanto attiene al nuovo reato di “omicidio stradale”. Invocato da tanti, in effetti il reato sembrerebbe trovare nelle cronache di ogni giorno più di un’apparente giustficazione. Perché è intollerabile osservare il disprezzo della vita da parte di quanti si mettono alla guida, ubriachi o drogati, e per l’ennesima volta travolgono indifesi pedoni.

Ma è giusto prevedere una pena fino a 12 anni di carcere per un delitto colposo, e quindi non effettivamente voluto? Non basterebbe trattare con severità questi casi basandosi sulle norme esistenti, e colpendo eventuali recidive con estrema severità? Vediamo che cosa accadrebbe se la legge passasse così com’è attualmente congegnata. Basterà un incidente mortale provocato da un conducente in stato di “media ebrezza” (un tasso alcolimetrico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue) o da un guidatore pienamente sobrio che invece abbia superato i 70 chilometri orari in un centro urbano, oppure che abbia invertito la marcia in prossimità d’incroci o curve, o ancora che abbia iniziato un sorpasso in prossimità di un attraversamento pedonale.

Premesso che chi scrive è di fatto astemio e di solito è molto attento alla guida, quindi non è in conflitto d’interessi con quanto sostiene, quel che spaventa nella norma in discussione è anche una serie di severe previsioni: il giudice non potrà contemperare la pena con le circostanze attenuanti; l’arresto del reo sarà obbligatorio; la prescrizione sarà allungata.

E se capitasse a me?
Insomma, se la logica giuridica dev’essere… logica, allora sarebbe meglio inserire il nuovo “omicidio stradale” direttamente tra i reati volontari. Del resto, alcuni tribunali italiani hanno già imboccato questa strada ipotizzando la fattispecie del “dolo eventuale” nei confronti di qualche imputato, individuando cioè nel conducente imprudente o ubriaco-drogato la volontarietà di chi accetta consapevolmente il rischio di uccidere. Un po’ come aveva fatto la procura di Torino quando aveva accusato la ThyssenKrupp di omicidio plurimo volontario perché i suoi dirigenti non avevano fatto tutto quello che era possibile per accrescere le procedure di sicurezza: in quel caso però la sentenza delle sezioni unite della Cassazione il 24 aprile 2014 aveva riportato tutto nell’alveo dell’omicidio colposo.

Nel caso del guidatore, va detto che l’illogicità è doppia. Perché il presunto omicida volontario dovrebbe aver messo in conto anche l’ipotesi della propria morte accidentale. Resta il fatto che trattare da reato doloso un reato tipicamente colposo non è né giusto, né giuridicamente corretto.

Sarebbe bello che ogni lettore si ponesse il problema: e se capitasse a me di fare un errore? Sommessamente, sarebbe importante che il problema se lo ponesse anche il legislatore.

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Maurizio Tortorella

da: http://www.tempi.it/

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