Turchia: i mille volti di un terrorista

Turchia-i-mille-volti-di-un-terroristaLa percezione del terrorismo da parte dell’opinione pubblica è cambiata negli anni. In Europa, la parola terrorismo evoca i movimenti armati fondamentalisti islamici, sin dalla “guerra al terrorismo globale” lanciata dal governo Bush nel 2001. Due anni fa mi trovavo nel museo di arte contemporanea di Boulder (Colorado): una stanza era ricoperta di pannelli alle pareti, simili a quelli che usano gli ottici per misurare le diottrie mancanti nei propri pazienti. Ogni diottria corrispondeva alle parole più utilizzate in pubblico dai presidenti statunitensi durante il loro mandato. Le parola più utilizzata da George W. Bush era “terror”.

Ogni stato, a suo modo, non è nuovo ad organizzazioni che con azioni di violente cercano di ottenere la secessione, o di destabilizzare o restaurare l’ordine della società.

In Italia, per molto tempo si è parlato di “anni di piombo” e di un terrorismo di matrice politica o mafiosa; in entrambi i casi, di matrice interna. Nella legge, la finalità di eversione presentava una dimensione solo nazionale, dovendosi interpretare come eversione dell’ordinamento costituzionale italiano. Così fino al 2005, quando si è introdotto il concetto di terrorismo di matrice internazionale.

Allo stesso modo in Turchia, nel 1978 nasceva il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan), organizzazione armata di ideologia marxista- leninista ed ora più orientata al confederalismo democratico. Lo stesso anno, veniva imposta la legge marziale nel paese (sıkıyönetim ). Nel 1980, un colpo di stato faceva precipitare la Turchia nelle mani del generale Kenan Evren, e del suo neonato “Consiglio di Sicurezza Nazionale” (Milli Güvenlik Kurulu). Per tre anni, le istituzioni democratiche furono sospese, i partiti politici dichiarati illegali.

La legge marziale lasciò posto nell’84 ad uno stato di emergenza in un grande numero di provincie turche fino al 2002. Entrambe queste misure trovavano larga parte della loro giustificazione nell’assicurare la sicurezza del paese contro i terroristi curdi e separatisti. Lo stato di emergenza, secondo la Costituzione emanata nell’82, permette al Consiglio dei Ministri di emanare decreti con forza di legge e sospendere diritti e libertà fondamentali.

 Tali sospensioni dei diritti avvengono tutt’oggi, giustificate da ragioni di sicurezza, in altre forme e contesti: così insegna la recente esperienza di Parigi, dove ogni manifestazione pubblica è stata proibita dopo gli attentati del 13 Novembre scorso; per questo, centinaia di persone sono state arrestate mentre sfilavano in corteo in occasione della Conferenza sul clima (Cop21) in corso a Parigi.

Possiamo pensare che il concetto di terrorismo sia troppo vago? Così politico da diventare malleabile, adattabile ai diversi periodi storici e contesti spaziali?

È interessante notare come la comunità internazionale non abbia mancato di riconoscere il PKK come organizzazione terroristica dal 2001, sull’onda di provvedimenti post-9/11,  e si ritrovi oggi a dover contare principalmente su questi militanti, con i peshmerga curdo- siriani della regione del Rojava, come unici effettivi combattenti su terra contro l’espansione dello Stato Islamico. Terroristi contro altri terroristi.

La prima  legge anti- terrorismo turca (n. 3713) è stata emanata nel 1991. Nonostante il suo nome, la legge ha spesso portato a perseguire e punire molti individui ed azioni non violente, come nel 2002 nel caso dell’editore Fatih Tas, colpevole di aver tradotto e pubblicato gli scritti di Noam Chomsky sui diritti umani del popolo curdo.

Sino al 2004, i processi per questo tipo di accuse si svolgevano davanti dalle “Corti di Sicurezza Nazionale”, composte principalmente di militari e dinnanzi alle quali diritti fondamentali, come quella allo difesa per l’imputato, non venivano rispettati.  “Spesso il difensore non conosceva i precisi capi d’accusa fino a poco prima dell’udienza, gli era proibito incontrare il proprio assistito ed aveva pochissimo tempo per la propria arringa” spiega l’avvocato Koray Kırca.

Tutt’ora, le misure anti-terrorismo sono ampliamente usate contro i semplici reati di cosiddetto “pericolo”, che mettono in pericolo un interesse ma non lo ledono effettivamente. Tanto più se il pericolo è causato solo da quella che è considerata “propaganda” a favore di un’organizzazione terroristica, e cioè da espressioni del pensiero considerate pericolose per la sicurezza dello stato, l’ordine pubblico, in una parola scomode. Così si spiegano numerosi casi arrivati fino alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che riconoscono la Turchia responsabile di violazioni contro la libertà di espressione: un esempio è il caso “Turgay and Others v. Turkey” (2010), dove sulla base della legge antiterrorismo era stata sospesa la pubblicazione dei giornaliYedinci Gün e Toplumsal Demokrasi.

Cosi si spiega la detenzione dal 28 Agosto scorso di Mohammed Rasool, fixer per VICE News che riportava gli scontri ricominciati dopo quattro anni di tregua tra l’esercito turco e i combattenti curdi. Un mese fa Feridun Sinirlioğlu, Ministro degli Esteri ad interim, ha affermato che ci sono “chiare prove” che Rasool sia collegato al PKK. Qualche tempo prima, Rasool era stato additato come sostenitore dello Stato Islamico.Il suo avvocato, nonché Presidente dell’ Ordine degli Avvocati di Diyarbakır, Tahir Elçi, è stato ucciso il 28 Novembre scorso durante una conferenza stampa. Elçi era stato accusato la settimana prima di “propaganda per un’organizzazione terroristica”dopo aver affermato in una trasmissione della CNN Türk che “il PKK non è un’organizzazione terroristica, ma un’organizzazione politica armata che ha un largo supporto locale”.  Primo indiziato per la sua morte, il PKK stesso.

Sulla stessa linea l’arresto dei giornalisti del Cumhuriyet, Can Dündar e Erdem Gül, lo scorso 26 Novembre: sono accusati di spionaggio politico e militare, propaganda per un’organizzazione terroristica e rivelazione di segreti di Stato dopo aver pubblicato articoli e foto di camion ricollegabili ai servizi segreti turchi che trasferivano carichi di armi verso la Siria. Armi destinate ai “fratelli turcomanni” nella versione del Presidente della Repubblica Erdoğan. “ Non siamo traditori, spie o eroi” ha affermato Dündar dinnanzi al procuratore, “siamo giornalisti”. Tale inchiesta è solo un ennesimo tassello nel puzzle dei sospetti di collusione tra stato turco ed ISIL, ISIS o Daesh, comunque lo si voglia chiamare. In riferimento all’abbattimento del jet russo diretto in Siria lo scorso 24 Novembre, Vladimir Putin ha accusato la Turchia di aver voluto difendere i propri traffici petroliferi illegali con lo Stato Islamico.

Nel frattempo, nessuna novità circa le indagini per i gravi attacchi accaduti negli ultimi mesi in Turchia, come quello di Suruç, che è costato la vita a 30 ragazzi impegnati nell’organizzazione di aiuti umanitari nella zona di Kobane, e la strage di Ankara che ha spento più di cento vite durante un corteo per la pace del quarto partito in parlamento, il filo- curdo HDP. In entrambi i casi, le prime dichiarazioni ufficiali hanno sempre considerato tra i possibili carnefici sia lo Stato Islamico che il PKK.

Un mese fa, in un intervista al canale 24, Ergoğan ha redarguito le potenze occidentali per il “doppio standard” utilizzato nei confronti del PKK e dell’ISIL. “Non ci sono terroristi buoni o cattivi: per noi sono tutti lo stesso”. Il doppio standard turco appare invece abbastanza evidente, mentre i suoi cittadini e quelli del resto del mondo vengono inondati quotidianamente di notizie che giocano con i termini, li mischiano e li riposizionano, creando una fobia generalizzata e priva di spirito critico.

Come spiega bene Christian Raimo nel suo articolo E’ possibile capire i terroristi? , “Viviamo un’epoca in cui il giustizialismo, l’invocazione del carcere duro, lo spirito vendicativo, il populismo penale, il paradigma vittimario hanno occupato tutto lo spazio pubblico della giustizia. In cui spesso, se cerchiamo di far valere la razionalità e uno spirito illuministico che vuole difendere lo stato di diritto di fronte a qualunque reato, riceviamo in risposta l’obiezione: sì, prova a metterti nei panni della madre di quella persona!”. A questo tipo di affermazioni, si può far rispondere Benjamin Franklin, che nel 1755 sosteneva che “coloro che rinunciano alle libertà fondamentali, per ottenere una piccola e temporanea sicurezza, non meritano né libertà né sicurezza”.

Sofia Verza | Unimondo.org

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